Art. 8.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune interessati, provvede, sulla base dei criteri e degli standard di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.